Pubblicato su politicadomani Num 81/82 - Giugno/Luglio 2008

Quello che Santoro ha impedito che fosse detto
Ecco ciò che nel collegamento da Parigi il Prof. Alberto Lucarelli, ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico all'Università Federico II di Napoli, avrebbe voluto dire agli spettatori di "Anno Zero", ma ne è stato impedito

 

1. Il ricorso agli impianti di temodistruzione, in contrasto con la normativa comunitaria e la normativa interna, assume valenza prioritaria ed escludente nell'ambito del ciclo integrato dei rifiuti. Le altre fasi, quelle che si incentrano sulla politica delle "r" (recupero, riciclaggio, riuso, riutilizzo, riparazione) sono assolutamente marginalizzate, al punto da poter compromettere anche le future strategie gestionali. Infatti, la deriva impiantistica (previsione di quattro inceneritori) non può non pregiudicare anche nel futuro la raccolta differenziata., assumendo dunque il decreto una valenza non unicamente legata al contingente, ma in grado di compromettere scelte future.

2. Il regime delle competenze, fissato in Costituzione, in contrasto con quanto affermato dalla Costituzione, continua ad essere violato ed in particolare sono calpestate le competenze della Regione. Ciò determina una continua "fuga" dal ritorno al regime ordinario.

3. La costituzione di aree di interesse strategico nazionale, ovvero la militarizzazione di parti del territorio, a presidio degli impianti di termodistruzione e dei siti indicati come discariche si pone in evidente contrasto con principi e valori costituzionalmente garantiti, quali la libertà di circolazione.

4. La costituzione di aree di interesse strategico nazionale è in contrasto con il principio della trasparenza e quindi viola direttamente il diritto di informazione e il collegato diritto di critica, così come tutelati dall'art. 21 della Costituzione. Diritti che sono il presupposto ad una partecipazione dei cittadini, matura e consapevole.

5. Sono introdotte regole e sanzioni penali estremamente dure che di fatto negano il diritto di riunione, così come tutelato dall'art. 17 della Costituzione, e in senso più ampio le istanze partecipative.

6. Le norme relative alla competenza dell'autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella Regione Campania introducono di fatto nel nostro ordinamento, giudici regionalizzati, con funzioni straordinarie, in contrasto con il principio dell'unità della giurisdizione e del divieto di istituire giudici straordinari o speciali (art. 102 Cost.).

7. Le norme che di fatto consentono al termovalorizzatore di Acerra di "bruciare" qualsiasi tipo di rifiuto sono assolutamente immotivate ed illegittime e si pongono in contrasto con quanto più volte affermato dalla magistratura e dalle commissioni bicamerali di inchiesta. Anche tali norme pregiudicano politiche finalizzate alla raccolta differenziata.

8. Si autorizza in maniera autoritativa ed immotivata l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra, in deroga al parere della commissione di valutazione di impatto ambientale, come previsto dal decreto legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005, n. 59.

9. Con la previsione di quattro termovalorizzatori (si aggiungerebbe quello di Napoli) il ciclo integrato dei rifiuti, in contrasto con la normativa comunitaria e con il diritto interno, si poggerebbe prevalentemente sulla fase dello smaltimento, scoraggiando la raccolta differenziata e vanificando i meccanismi virtuosi, ambientali ed economici, ad essa riconducibili. La deriva "impiantistica" è assolutamente e perniciosa al punto da svilire e pregiudicare il futuro esercizio ordinario di competenze da parte della Regione.

10. Le norme relative all'informazione e alla partecipazione dei cittadini sono illegittime ed insoddisfacenti, in quanto difformi da quanto previsto dalla Convenzione di Arhus.

[Articolo integrale su www.rifiutizerocampania.org]

 

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