Pubblicato su politicadomani Num 79 - Aprile 2008

Dizionarietto del lavoro atipico

 

Lavoro parasubordinato
L'espressione indica nel diritto italiano un tipo di lavoro che presenta caratteristiche intermedie tra quelle del lavoro subordinato e quelle del lavoro autonomo.
L'Inps spiega che sono parasubordinati quei lavoratori autonomi che esercitano un'attività di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto.
In realtà, fino alla Legge 30/2003, il vasto settore delle "collaborazioni coordinate e continuative" (co.co.co.), come ben presto prese a chiamarle la prassi, rimase sprovvisto di una disciplina legale (con l'eccezione della previdenza): per questo è sorta l'abitudine di parlarne come di lavori o contratti "atipici", spesso con una connotazione negativa.
Il decreto normativo di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro (legge 14/2003, n. 30, c.d. legge Biagi) ha cercato di colmare la lacuna prevedendo l'istituto giuridico delle collaborazioni professionali o a progetto (abitualmente chiamate co.co.pro.).
Da allora il lavoro parasubordinato è cresciuto esponenzialmente, modificando le caratteristiche tradizionali del mercato del lavoro a causa delle sempre maggiori implicazioni anche sostanziali, di questi tipi di contratto.
Dei contratti "atipici" si è occupata ripetutamente la Cassazione affermando che:
- "l'assoggettamento alle altrui direttive rappresenta l'elemento tipico al quale bisogna riferirsi" (sentenza n.11711 del 19/11/1998,);
- pur dietro a relazioni formalmente riconducibili a una collaborazione autonoma, si celano rapporti di lavoro subordinato perché caratterizzati dalla osservanza di un vincolo di orario di lavoro legato alla chiusura dei locali, dall'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, dal versamento a cadenze fisse della retribuzione, dalla proprietà degli strumenti di lavoro in capo al datore di lavoro, e dall'assenza di rischio (sentenza n.1420 del 4/2/2002);
- il "lavoro autonomo cosiddetto parasubordinato" ha rilevanza esclusivamente processuale (sentenza n.17564 del 1/9/2004)

Lavoratori atipici
Si dicono lavoratori "atipici" tutti coloro che svolgono un lavoro "non standard", cioè non dipendente e non autonomo, e a termine. I contratti di lavoro "atipici" sono molto numerosi e non ci sono a proposito normative specifiche.
Sul sito realizzato dalla Regione Emilia Romagna, www.atipici.net, sono classificati come atipici i seguenti contratti suddivisi in quattro gruppi principali:
1. Forme di lavoro subordinato: contratto di lavoro a termine; tempo parziale; apprendistato; contratto di formazione-lavoro; contratti di inserimento; lavoro intermittente; lavoro ripartito.
2. Forme di lavoro autonomo: lavoro a progetto; collaborazioni coordinate e continuative; lavoro occasionale.
3. Forme di lavoro in associazione: associazione in partecipazione; socio lavoratore di cooperativa; impresa famigliare.
4. Forme che non sono veri e propri contratti di lavoro: lavori socialmente utili (L.S.U.); tirocinio estivo; stage; piani di inserimento professionale (P.I.P.); lavoro volontario.
Sul sito si trovano informazioni sui vari tipi di contratti "atipici", i riferimenti legislativi, una buona documentazione e indirizzi utili nella Regione.

 

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