Pubblicato su politicadomani Num 68 - Aprile 2007

Previdenza integrativa
Pensare al futuro anche se è ancora lontano
Le forme di pensione complementare: in un opuscolo del Governo alcune indicazioni necessarie per orientarsi

di Maria Mezzina

Inizia con una significativa tabellina la guida alla scelta della pensione complementare che il Ministro Damiano ha fatto produrre "TFR - Scegliere oggi pensando al domani" [scaricabile dal sito www.tfr.gov.it/TFR/] in cui è simulata la prestazione pensionistica di tre lavoratrici dipendenti Adele, Beatrice e Chiara di, rispettivamente, 57, 42 e 27 anni.

  Adele Beatrice Chiara
Sistema di calcolo retributivo misto contributivo
Età/anno 60/2010 60/2025 60/2040
Ultimo reddito € 20.807 € 28.005 € 37.690
Pensione € 13.965 € 16.758 € 21.346
Rapporto pensione/Reddito 67% 60% 57%

Nelle note si precisa che: negli importi sono incluse le tasse e gli effetti dell'inflazione; i salari passati sono calcolati sulla base dell'andamento storico delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e quelli futuri ipotizzando l'inflazione al 2% e la crescita del Pil all'1,5% e quella dei salari al 2% annuo; i coefficienti contributivi sono calcolati in base alla legge 335/95 (legge Dini) senza ipotizzare nessun aggiornamento.
I più giovani verrebbero a percepire una pensione pari a poco più di metà dello stipendio. Troppo poco per una vita appena dignitosa. Ecco, quindi, la necessità che essi pensino per tempo ad una previdenza complementare, una seconda "pensione" da aggiungere a quella base erogata dagli enti previdenziali: Inps, Inpdap, Casse professionali, ecc...
Per costruirsi questa seconda pensione occorre che il lavoratore "sacrifichi" qualcosa: il Tfr, il trattamento di fine rapporto; quella parte di salario, cioè, che viene accantonata dal datore di lavoro e viene versata al lavoratore all'atto della cessazione del servizio, qualunque ne sia la causa. Si tratta di una somma pari al 6,91% della retribuzione lorda annuale, che si accumula di anno in anno. Un piccolo "tesoro" che il lavoratore può usare (fino al 70%, dopo aver lavorato per almeno 8 anni presso lo stesso datore di lavoro) per spese urgenti rigorosamente documentate, quali le spese mediche o quelle per l'acquisto di casa per sé o per i propri figli. E, oltre al Tfr, occorre anche qualche altra somma, qualche risparmio da investire nella previdenza complementare come normalmente si sono investiti finora i risparmi.
Con il passaggio dal sistema retributivo, con la pensione calcolata sulla base dello stipendio ultimo percepito, al sistema contributivo, con la pensione calcolata in base ai contributi versati, e il conseguente e inevitabile abbassamento delle pensioni, ecco che questa somma potrebbe essere utilizzata per costruire la seconda pensione. Potrebbe: il condizionale è d'obbligo perché il lavoratore può scegliere di non volere una seconda pensione e di lasciare presso il proprio datore di lavoro la somma che gli sarà liquidata al termine della attività lavorativa. E poi perché non è ancora ben chiaro il meccanismo messo in piedi e, soprattutto, è ancora molto diffusa la sfiducia negli istituti/enti che si stanno muovendo in modo da gestire questa enorme fetta di torta che il legislatore ha reso disponibile.
A trent'anni, quando, magari, si è appena iniziato un rapporto di lavoro più o meno stabile, difficilmente si pensa al momento del ritiro e al futuro dopo questo ritiro. A quell'età ci si sente padroni del mondo e la vecchiaia è talmente lontana che semplicemente non ci si pensa. Non è questo il caso dello Stato, che deve invece prevedere e provvedere a che i propri cittadini possano vivere da anziani una vita dignitosa.
Previdenza complementare, dunque. Ma come? E in quali forme? E chi garantisce?
"I contributi versati vengono investiti, da gestori specializzati, in strumenti finanziari (azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento) che producono nel tempo rendimenti variabili in funzione dell'andamento dei mercati e delle scelte di gestione. La scelta degli investimenti avviene nel rispetto di rigorosi criteri di prudenza che permettono di tutelare nel miglior modo possibile gli interessi degli iscritti. A vigilare sull'osservanza e il rispetto di tali regole è la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip). L'attività della Covip è diretta a garantire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari. Tutte le forme pensionistiche complementari devono obbligatoriamente essere iscritte all'Albo dei Fondi istituito presso la Covip, e devono avere determinati requisiti."
Questo è quanto si legge nell'opuscolo a proposito delle garanzie. Poi, a proposito dei fondi pensione, si specifica che esistono fondi pensione negoziali (o chiusi) e fondi aperti; piani individuali pensionistici (PIP o FIP) che però sono forme di assicurazione sulla vita controllate dal Covip che non rientrano nella applicazione del decreto legislativo 252 del 2005, "Disciplina delle forme pensionistiche complementari"; sono incluse, naturalmente, anche tutte le forme pensionistiche che già esistevano (si tratta di tutte quelle forme di pensione complementare - quali le casse degli ordini professionali - precedenti alla legge, la cui adesione avviene su base collettiva e i cui destinatari sono individuati da accordi e contratti aziendali e interaziendali).
"I fondi negoziali o chiusi sono istituiti grazie ad accordi collettivi tra i lavoratori ed i datori di lavoro. Possono rivolgersi ai lavoratori di una intera categoria contrattuale oppure ai lavoratori di una impresa o di un gruppo di imprese o, infine, ai lavoratori di un determinato territorio. Si tratta di un soggetto giuridico autonomo dotato di organi propri: l'assemblea, gli organi di amministrazione e controllo - costituiti per metà dai rappresentanti dei lavoratori iscritti e per l'altra metà dai rappresentanti dei datori di lavoro - e il responsabile del fondo. Per lo svolgimento di alcune attività, il fondo pensione negoziale si avvale di soggetti specializzati ed esterni alla sua struttura. Così, ad esempio, la gestione delle risorse finanziarie è affidata a soggetti specializzati (banche, compagnie di assicurazione, società di gestione del risparmio); le risorse del fondo sono depositate presso la banca depositaria; le pensioni sono generalmente pagate da una compagnia di assicurazione. L'attività dei fondi negoziali è regolata dalla Covip, che approva lo statuto del fondo, che è il documento in cui sono elencate le caratteristiche e le regole di funzionamento.
I fondi aperti sono istituiti direttamente da banche, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. L'adesione al fondo aperto può avvenire in forma individuale o anche in forma collettiva, a seguito di accordi collettivi anche aziendali. Il patrimonio del fondo deve essere separato e distinto dall'attività più generale dell'organismo (banca, compagnia di assicurazione o società di gestione del risparmio) che lo promuove. La Covip approva il regolamento dei fondi aperti, cioè il documento che ne contiene le caratteristiche e le regole di funzionamento."
La strategie sono chiare, la struttura dell'intera costruzione è altrettanto chiara. Si tratta di decidere a quale piano aderire. Una decisione non da poco, dove i dettagli giocano un ruolo importante, come le rifiniture di un appartamento di cui si conosce solo l'impianto in muratura grezzo.

 

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