Pubblicato su Politica Domani Num 52 - Novembre 2005

Dal padre al marito
Potere e protezione: la "potestas" sulla donna
Il passaggio della donna dalla famiglia paterna a quella dello sposo avveniva con un accordo diverso dal matrimonio

di A. F.

Legato all'istituto del matrimonio ma non coincidente con esso, a Roma era presente la conventio in manum, con la quale si definiva il passaggio della donna da un gruppo familiare ad un altro. Conseguenza di tale passaggio era la mutata posizione della donna, che veniva a trovarsi sotto la manus - ovvero la potestas, che potremmo definire un misto di potere e protezione - non più del paterfamilias della famiglia da cui proveniva, bensì del paterfamilias della famiglia di cui entrava a far parte.
La conventio in manum poteva realizzarsi, secondo quanto tradito dalle fonti antiche, in tre modi:
1. Confarreatio, una cerimonia religiosa compiuta alla presenza di dieci testimoni con un sacrificio a Giove Farreo, nel quale era usato un pane di farro. Da qui il nome dell'istituto.
2. Coemptio, consistente nella mancipatio della donna, ovvero l'acquisto della manus sulla donna, rimanendo comunque costei una libera cittadina romana. La coemptio veniva fatta sia con colui che era già unito in matrimonio con la donna, che diveniva così filiafamilias del proprio marito - libera pertanto dalla tutela di un altro, ad es. il padre o, se orfana, il fratello -, sia, indipendentemente dal matrimonio, allo scopo di mutare il proprio tutore o di fare testamento.
3. Usus, usanza arcaica presto caduta in disuso. Con l'usus il marito acquistava automaticamente la manus sulla moglie dopo un anno di matrimonio. Anche in questo caso il possesso della manus non era indispensabile per mantenere l'unione matrimoniale: la donna poteva infatti sottrarsi al passaggio automatico sotto la potestas del coniuge allontanandosi dal marito per tre notti all'anno.
Sebbene il vincolo matrimoniale fosse spesso connesso al passaggio al marito della manus sulla donna, è necessario sottolineare che ci troviamo di fronte a due istituti giuridici profondamente diversi. Il matrimonio era legato semplicemente alla volontà reciproca dei due coniugi di vivere insieme, mentre la conventio in manum ratificava il passaggio della donna da un gruppo familiare ad un altro, passaggio che poteva avvenire anche in mancanza di un legame coniugale. Ulteriore conferma della diversità dei due istituti sta nella pratica dello scioglimento del matrimonio: il divorzio, causato dal venir meno della volontà reciproca di vivere insieme, non provocava alcun mutamento al possesso della manus sulla donna, la quale continuava a far parte della familia del marito, da cui poteva distaccarsi solo con particolari rituali.

 

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