Pubblicato su Politica Domani Num 45 - Marzo 2005

Maternità "atipica"

A cura di Laura Vassalli

Dal 2002 le co.co.co. (oggi co.pro., collaboratrici a progetto) e le libere professioniste che nei dodici mesi precedenti i due mesi prima del parto abbiano versato almeno tre mensilità di contributi viene erogata un'indennità di maternità. Ne sono escluse le lavoratrici che siano iscritte ad altre casse previdenziali obbligatorie (che prevedono altre norme), le collaboratrici occasionali, le associate in partecipazione, in quanto esenti dall'obbligo previdenziale e, quindi, da qualsiasi tutela.
Per ciascuna giornata del periodo indennizzabile (due mesi prima del parto e tre dopo, non flessibili) l'indennità è determinata in misura pari all'80% del reddito medio giornaliero percepito dalla lavoratrice nell'anno precedente i due mesi prima del parto. Per le lavoratrici parasubordinate l'assegno di maternità è di importo variabile a seconda dei contributi accreditati.
L'indennità è prevista anche in caso di adozione o affidamento, ma, in tal caso, l'indennità è erogata solo per i tre mesi successivi alla data di ingresso nella famiglia della lavoratrice del bambino (che non deve aver superato i sei anni).
A differenza delle loro colleghe dipendenti, le collaboratrici coordinate e continuative e le libere professioniste non hanno l'obbligo di sospendere l'attività lavorativa, né, tanto meno, di essere garantite nella conservazione del posto di lavoro dal momento del concepimento fino ai tre mesi successivi al parto.
L'interruzione di gravidanza, volontaria o spontanea, che si verifichi prima del 180° giorno dall'inizio della gestazione, è considerata malattia: le lavoratrici, in tal caso, percepiscono un'indennità giornaliera erogata esclusivamente per ogni giornata di ricovero ospedaliero e non beneficiano dell'assegno di aborto, abrogato dalle nuove norme.

 

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