Pubblicato su Politica Domani Num 44 - Febbraio 2005

Riforma del lavoro
Legge Biagi n. 30/2003

 

Scopo della riforma del lavoro Biagi era l'aumento dei livelli di occupazione senza compromettere la qualità e la stabilità del lavoro. Non sappiamo se Biagi avrebbe riconosciuto nella legge approvata dal parlamento, la n.30/2003, i tratti fondamentali della sua riforma. È un fatto comunque che, a due anni dalla sua approvazione, la legge 30 è oggetto di aspre polemiche sulla sua effettiva efficacia.
Queste le principali novità apportate dalla legge nel pianeta lavoro.
- Arrivano gli uffici di collocamento privati. A fianco dei centri per l'impiego, altri organismi privati potranno praticare tutti i servizi collegati al mercato del lavoro. A svolgere attività di intermediazione potranno essere enti locali, sindacati, camere di commercio, università, consulenti del lavoro.
- I servizi pubblici e privati di collocamento saranno collegati tra loro attraverso il Sil (Sistema informativo del lavoro). Nasce così la borsa del lavoro: una banca dati dei lavoratori in cerca di occupazione. Scopo del Sil: agevolare l'incontro tra la domanda e l'offerta.
- Il ricorso al lavoro interinale diventa più elastico. Le aziende potranno affittare lavoratori non solo nei casi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, ma anche in situazioni strutturali di carattere produttivo e organizzativo (tutte le volte cioè che ne avranno bisogno).
- D'ora in avanti i lavoratori potranno essere affittati anche a tempo indeterminato. Con la riforma, infatti, si introduce in Italia il cosiddetto "staff leasing", finora vietato nel nostro ordinamento.
- Lavoro intermittente. Il lavoratore si mette a disposizione del datore e aspetta la sua chiamata. La prestazione viene quindi svolta in maniera discontinua e l'attesa del prestatore di lavoro viene ricompensata da una sorta di "indennità di disponibilità".
- Lavoro ripartito. Si tratta di un contratto atipico che introduce il principio della condivisione del lavoro: due o più persone in accordo con il datore di lavoro si suddividono un unico lavoro a tempo pieno.
- Per il lavoro part-time sono previste fasce orarie più elastiche e la possibilità di ricorrere al lavoro supplementare dietro una maggiorazione retributiva.
- Il contratto di formazione lavoro è sostituito dal contratto di inserimento. Questo ha l'obiettivo di adattare le competenze professionali dei lavoratori alle esigenze dell'impresa che lo assume.
- Si potranno svolgere lavori occasionali, ma solo se muniti di appositi "voucher". Si tratta di buoni che consentiranno poi di essere retribuiti. La prestazione occasionale non potrà però durare più di 30 giorni in un anno e il compenso non potrà superare i 3mila euro.
- Scompaiono i Co.Co.Co. Al loro posto arrivano i "lavoratori a progetto". Un tipo di prestazione per quale il lavoratore assume, stabilmente, l'incarico di eseguire un determinato programma di lavoro, concordando il compenso direttamente con il committente.
- Viene introdotto un nuovo modello di certificato per attestare il tipo di prestazione svolta. Il modello servirà a diminuire il rischio di contenziosi nella qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro.

Domande
C'è nessuno che vede in queste novità una mortificazione del lavoratore e la riduzione del valore etico e sociale del lavoro a pura "prestazione d'opera"?
C'è nessuno che pensa che le nuove norme svuotino di significato l'opera e l'esistenza stessa dei sindacati?
E, infine, quanti ritengono che le nuove norme risolvano almeno l'emergenza del lavoro nero?

 

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