Pubblicato su Politica Domani Num 42 - Dicembre 2004

Diritto d'asilo
"Riserva geografica"
Ritardi e omissioni: il calvario tutto italiano di un diritto riconosciuto dal 1948

di mia

È del 28 luglio 1951 la Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati che sancisce il "diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni" (Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, 10 dicembre 1948). Un diritto completamente recepito nella Costituzione Italiana, che prevede anche un diritto di asilo cosiddetto "costituzionale" (art. 10, comma 3) oltre allo status di rifugiato.
La Convenzione di Ginevra è stata ratificata dall'Italia dopo tre anni (legge n. 722, del 24 luglio 1954). Successivamente, nel 1967, la Convenzione di Ginevra è stata modificata e l'Italia ha ratificato il protocollo di modifica dopo cinque anni, nel 1972, aggiungendo però una "riserva geografica": il Governo Italiano avrebbe riconosciuto lo status di rifugiato solo alle persone provenienti dai Paesi europei.
Solo nel 1990 l'Italia ritirò la "riserva geografica" (legge n. 39 del 28 febbraio, "legge Martelli"), delineando il quadro delle procedure di asilo (art. 1). Mancava però tutta la parte normativa dettagliata (decreto di attuazione); per questa ragione il diritto costituzionale di asilo rimaneva di fatto lettera morta, non avendo valore vincolante, né giuridico né amministrativo. Fino al 1997, quando una sentenza della Corte di Cassazione (n. 4674, del 26 maggio '97) riconobbe la forza vincolante del diritto e ribaltò completamente la situazione. È solo grazie a quella sentenza che sono state accolte alcune richieste di asilo costituzionale, che erano state portate davanti ai tribunali civili.
Anche nella successiva legge Turco-Napolitano (D.Lgs. 25 luglio 1998) non si interviene sulla procedura per ottenere il riconoscimento del diritto di asilo: le poche nuove disposizioni non hanno mutato quindi la sostanza del problema. È solo l'ultima legge 30 luglio 2002, n. 189 (la Bossi-Fini) che, pur non introducendo una modifica organica, prevede misure concrete. Si tratta però di misure restrittive e persino in contrasto sia con i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, sia della nostra costituzione.

 

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