Pubblicato su Politica Domani Num 41 - Novembre 2004

13 settembre 1993
Gli accordi di Oslo

 

Dal Preambolo
È tempo di porre fine ai decenni di scontri e di conflitti, di riconoscere i reciproci diritti politici e di cercare di vivere in coesistenza pacifica, dignità e sicurezza e di raggiungere una pace giusta, duratura e completa ed una riconciliazione storica.

Articolo I - Gli scopi.
Stabilire un'autorità palestinese provvisoria di autogoverno, il "Consiglio", per la West Bank e la striscia di Gaza (per un periodo non superiore ai 5 anni) allo scopo di ottemperare alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza 242 (1967) e 338 (1973).

Articolo II - I contenuti.
Gli accordi stabiliscono il piano e le strategie per la realizzazione degli stessi nel periodo di transizione (interim).

Articolo III - Le elezioni.
Entro nove mesi dall'entrata in vigore degli accordi saranno tenute le elezioni per eleggere il Consiglio di autogoverno della Palestina. Esse si svolgeranno sotto il controllo concordato di osservatori internazionali e l'ordine pubblico sarà garantito dalla Polizia palestinese.

Articolo IV - La giurisdizione.
È ribadita l'integrità e l'unità territoriale della West Bank e della striscia di Gaza. Sono però esclusi dai negoziati permanenti Gerusalemme, gli insediamenti, le basi militari e Israele.

Articolo V - Durata dell'interim e negoziati permanenti.
Il periodo provvisorio di 5 anni dovrà essere calcolato a partire da ritiro israeliano da Gerico e dalla striscia di Gaza. I negoziati permanenti dovranno iniziare non più tardi dell'inizio del terzo anno dell'interim. Oggetto dei negoziati saranno tutti i temi trattati negli accordi (p.es. il problema dei rifugiati, degli insediamenti, della sicurezza, dei confini, delle relazioni e della cooperazione con gli stati confinanti).

Articolo VI - Trasferimento dei poteri.
Allo scopo di favorire lo sviluppo economico e sociale futuro dei territori, è trasferita all'autorità provvisoria palestinese piena responsabilità sulla istruzione e la cultura, sulla sanità, sull'assistenza sociale, sulle imposte dirette, sul turismo e sulla formazione di una forza di Polizia.

Articolo VII - Gli accordi provvisori.
Sono affidati ad accordi provvisori successiviì le strategie e i modi per l'assunzione dei pieni poteri del Consiglio della Palestina e la definizione degli organismi preposti allo sviluppo economico del Paese e che si occuperanno di settori nevralgici come l'elettricità, il porto, le banche, le esportazioni, l'ambiente, la terra e l'agricoltura, l'acqua.
Il ritiro dei militari israeliani avverrà al momento della piena assunzione di potere del Consiglio.

Articolo VIII - Ordine pubblico e sicurezza.
Viene istituita una forza di polizia palestinese. La forza militare israeliana rimane però, con il compito di difendere i territori da minacce esterne, di proteggere la propria sicurezza interne e a tutela dell'ordine pubblico.

Articolo IX - Leggi e ordinamenti militari.
Il Consiglio ha il compito di fare le leggi su tutte le competenze ad esso trasferite. Le leggi e gli ordinamenti militari vigenti saranno rivisti congiuntamente.

Articoli XI e XII - Le Commissioni.
Sono previste: una Commissione di garanzia Israelo-Palestinese per l'attuazione del trattato e dei successivi accordi; una Commissione Israelo-Palestinese di cooperazione in campo economico; una Commissione di garanzia e di cooperazione con i governi della Giordania e dell'Egitto; e, infine, una Commissione permanente con il compito di risolvere i problemi comuni, come, per esempio, quello dei rifugiati del '67.

Articoli XIII e XIV - Dislocamento delle forze Israeliane.
A partire dalla firma del trattato e non più tardi della sera dell'insediamento del Consiglio Palestinese le forze Israeliane dovranno essere "rilocate": inizialmente fuori delle zone abitate e poi via via più indietro. Le modalità e i presupposti per questa operazione sono descritte in un protocollo inserito nel trattato come allegato (II). In esso, soprattutto, si insiste sulla necessità di condizioni di pace e di sicurezza e si specificaìì che, dopo il suo ritiro, Israele continuerà ad essere responsabile per la sua sicurezza esterna e interna e per l'ordine pubblico negli insediamenti. Inoltre, civili e forze militari Israeliane potranno continuare ad usare liberamente le strade della zona di Gerico e della striscia di Gaza.

Articolo XV - Risoluzione dei disaccordi.
In caso di disaccordo saranno chiamate a decidere una Commissione congiunta di garanzia, che opererà attraverso meccanismi di riconciliazione approvati dalle due parti, e una Commissione di arbitrato.

Articolo XVI - Cooperazione Israelo-Palestinese nei programmi di sviluppo regionale.
È previsto una sorta di "Piano Marshall" per realizzare le linee di intervento economico, ambientale e sociale descritte in modo più esplicito nei protocolli III e IV allegati al trattato.

Articolo XVII - Miscellanea.
Fanno parte integrante del trattato, oltre a tutti i protocolli allegati, anche le aggiunte, le puntualizzazioni e i chiarimenti relativi ad alcuni articoli e alcuni protocolli presenti nel trattato.

i l'Interim Agreement sarà firmato solo due anni più tardi, il 28 settembre 1995.
ii L'aggiunta compare come precisazione proprio in calce al trattato.

 

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