Pubblicato su Politica Domani Num 37/38 - Giu/Lug 2004

UE - Diritti dei cittadini
Dal Trattato di Costituzione Europea

Parte II
(Carta dei diritti fondamentali dell'Unione)

Articolo 21: Non discriminazione
1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

Articolo 41: Diritto ad una buona amministrazione
1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, dagli organi e dalle agenzie dell'Unione.
2. Tale diritto comprende in particolare:
a) il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio;
b) il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale;
c) l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte dell.Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.
4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue della Costituzione e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.

Parte I - Titolo VI
(La vita democratica dell'Unione)

Articolo 49: Trasparenza dei lavori delle istituzioni dell'Unione
1. Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile.
2. Il Parlamento europeo si riunisce in seduta pubblica, così come il Consiglio dei ministri allorché esamina una proposta legislativa e l'adotta.
3. Qualsiasi cittadino dell'Unione o persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti, indipendentemente dalla forma in cui essi sono prodotti, delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'Unione, alle condizioni previste nella parte III.
4. La legge europea stabilisce i principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso a tali documenti.
5. Ciascuna istituzione, organo o agenzia di cui al paragrafo 3 stabilisce nel suo regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai suoi documenti, conformemente alla legge europea di cui al paragrafo 4.

 

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