Pubblicato su Politica Domani Num 35 - Aprile 2004

Chi è Franco Liso

 

Francesco Liso è docente presso la Facoltà di Economia della Luiss e professore ordinario di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Roma.
È stato Professore ordinario di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari e docente stabile presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.
È stato Capo dell'ufficio legislativo presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e consigliere del Cnel in qualità di esperto nominato dal Presidente della Repubblica (1984-1989).
Consigliere giuridico, con il Gabinetto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (Governo Ciampi, Ministro Giugni, 1993).
Sottosegretario presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale (Ministro Treu) nel Governo Dini (1995-96).

Dal D.L. 10 settembre 2003, n.276
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro

Art. 36
Indennità di disponibilità

1. Nel contratto di lavoro intermittente è stabilita la misura della indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione. La misura di detta indennità è stabilita dai contratti collettivi e comunque non è inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. ...
3. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
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Art. 37
Lavoro intermittente per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno

1. Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 36 è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro.
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