Pubblicato su Politica Domani Num 34 - Marzo 2004

Finanziaria 2004
Gli articoli contestati

 

A fronte delle disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 3 della Finanziaria 2004, che recita:
"Per l'anno 2004 è istituito un Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace",
ecco quanto viene stanziato per l'avanzamento della ricerca:

Art. 3
1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l'equilibrata distribuzione delle opportunità formative e tenendo conto delle necessità relative ai corsi di laurea di nuova istituzione e all'articolazione su più sedi dell'attività didattica.
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 5 per cento per ciascun anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle attività produttive, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno programmato per ciascun ente.
Ed ecco quanto è previsto per le risorse aggiuntive:
3. Gli enti pubblici di ricerca possono stipulare accordi di programma, impegnando anche risorse proprie, con imprese pubbliche e private, ivi comprese le piccole e medie imprese, per sviluppare ricerche nei settori ad alta tecnologia e su temi di interesse strategico per le industrie del Paese, prevedendo anche l'interscambio di conoscenze per favorire la realizzazione di tali programmi e attività.
4. Le strutture universitarie specialistiche operanti nei settori strategici per la diffusione del diritto europeo possono promuovere accordi di programma con enti e imprese pubblici e privati, ivi comprese le piccole e medie imprese, al fine di sviluppare programmi didattici e di ricerca per la formazione di nuove figure professionali e manageriali nei settori di interesse strategico per l'attuazione delle politiche comunitarie e per l'internazionalizzazione delle imprese.

 

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