Pubblicato su Politica Domani Num 34 - Marzo 2004

Flessibilità
Alcuni rapporti di lavoro atipico

di G. V.

La legge 30/03 ha sancito la creazione di numerose nuove forme di lavoro non subordinato. Ne esistono di vario tipo, ognuna con differente regolamentazione.
La prima, che andrà a sostituire l'attuale Collaborazione Coordinata Continuativa (Co.Co.Co.) è il lavoro a progetto. Per la prima volta si introduce per legge una definizione di collaborazione, stabilendo che essi devono essere legati a un progetto, da portare a termine con autonomia, anche nei tempi di esecuzione.
Questa è la forma del contratto:
Il contratto va stipulato in forma scritta e deve indicare:
- la durata della prestazione di lavoro;
- l'indicazione del progetto;
- il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione;
- le forme di coordinamento del lavoratore;
- le eventuali misure per la tutela della salute.

Esistono inoltre altre forme di lavoro atipico. Ecco alcune fra le più importanti:
- il lavoro accessorio: esso è rivolto soprattutto ai disoccupati da oltre un anno, a studenti e a casalinghe. Si tratta di un lavoro consistente nello svolgimento di piccoli lavori domestici, di assistenza ai bambini o agli anziani, a carattere straordinario, altrimenti svolti in nero.
- il lavoro intermittente: rivolto a disoccupati con meno di 25 anni o a lavoratori con più di 45 anni che sono stati espulsi dal ciclo produttivo. Il contratto può preveder l'obbligo del lavoratore a rispondere al datore di lavoro.
- la somministrazione di lavoro: in questo caso, a ben vedere, non si tratta di una novità assoluta, in quanto la somministrazione di lavoro si viene a sovrapporre al lavoro temporaneo (o interinale). Vale la pena di sottolineare che sarà necessario un certo tempo poiché tale istituto sia a regime. Tale forma di lavoro è ammessa per alcuni tipi di attività, quali ad esempio i servizi di consulenza, di pulizia, di gestione di biblioteche e di call-center, per le costruzione edilizie.
- il contratto di lavoro ripartito: è un contratto mediante il quale due lavoratori sono obbligati in solido per un'unica prestazione lavorativa. Salve diverse intese tra le parti, o previsioni dei contratti collettivi, i lavoratori possono determinare sostituzioni tra di loro e modificare la distribuzione dell'orario lavorativo. Sostituzioni da parte di terzi sono ammesse solo con il previo consenso del datore di lavoro.

 

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