Pubblicato su Politica Domani Num 33 - Febbraio 2004

Riforma universitaria La proposta di legge
Alcuni stralci dall'Art.1 sul "riordino dello stato giuridico dei professori universitari" della proposta di legge delega della riforma universitaria

 

a) Il Ministro indice, con proprio decreto, i concorsi per il conseguimento dell'idoneità scientifica nazionale, distintamente e alternativamente ogni biennio per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati, stabilendo in particolare:
1. le modalità per definire il numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica per ciascuna fascia e per settori disciplinari, pari al fabbisogno, indicato dalle università, per cui è garantita la relativa copertura finanziaria incrementato di una quota ulteriore non superiore al 20%; nonché le procedure e i termini per l'indizione, lo svolgimento e la conclusione dei giudizi idoneativi;
2. (requisiti scientifici e professionali);
3. (commissioni giudicatrici);
4. la durata dell'idoneità scientifica, non superiore a cinque anni, e il limite di ammissibilità ai giudizi per coloro che, avendovi partecipato, non conseguono l'idoneità;

b) Le università procedono alla copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia e al conferimento dei relativi incarichi. Il primo incarico è di durata temporanea non superiore ai tre anni.
c) Gli incarichi a tempo determinato possono essere rinnovati ma non possono durare più di sei anni. Entro tale periodo le università possono nominare in ruolo il medesimo docente, secondo modalità definite con propri regolamenti, oppure titolari presso un altro ateneo;
d) (abolito)
e) le università inoltre procedono alla copertura dei posti di prima e seconda fascia mediante nomina in ruolo di studiosi stranieri o italiani impegnati all'estero di chiara fama. A tal fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca che, previo parere del Consiglio universitario nazionale, concede o rifiuta il nulla osta alla nomina;
f) Sulla base di proprie esigenze didattiche e scientifiche le università, possono stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato, rinnovabili per non più di 5 anni continuativi, per l'insegnamento nei corsi di studio, con soggetti in possesso di qualificazione scientifica adeguata alle funzioni da svolgere; oppure possono stipulare contratti a tempo determinato (durata massima tre anni) con studiosi stranieri o italiani impegnati all'estero, in attività didattiche e di ricerca da almeno un triennio con rapporto di lavoro continuativo, che abbiano acquisito una elevata qualificazione scientifica e professionale riconosciuta in ambito internazionale;
g) Le università possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, che prevedano anche l'istituzione, con oneri finanziari a carico delle medesime, di posti di professori di prima fascia da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneità a professore ordinario, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale; ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori di prima fascia con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione; le convenzioni definiscono il programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma;
h) Le università possono stipulare convenzioni con con imprese o fondazioni, con oneri finanziari posti a carico delle medesime, per realizzare programmi di ricerca affidati a professori universitari, con definizione del loro compenso aggiuntivo a valere sulle medesime risorse finanziarie e senza pregiudizio per il loro status giuridico ed economico, nel rispetto degli impegni di istituto;
i) Per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le università possono stipulare contratti di collaborazione continuata e continuativa con possessori di laurea specialistica, ovvero con studiosi in possesso di qualificazione scientifica adeguata alle funzioni da svolgere. I contratti hanno durata quinquennale e possono essere rinnovati una sola volta; [...]. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione o del master universitario di secondo livello costituisce titolo preferenziale;
l) Il conseguimento dell'idoneità scientifica di cui alla lettera a) o l'espletamento delle funzioni di cui alle lettere e) e h) per la durata complessiva di dieci anni, costituiscono titolo preferenziale da valutare nei concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica e consentono il riconoscimento, con decreto del Ministro, all'immissione in ruolo nelle scuole elementari, medie e superiori per le discipline rientranti nel settore scientifico disciplinare di appartenenza;
m) (criteri di compatibilità/incompatibilità con lo svolgimento di attività professionali e di consulenza esterna);
n) Il trattamento economico dei professori universitari è costituito da una parte fissa e una parte variabile. La parte di retribuzione fissa corrisponde al trattamento economico del professore a tempo pieno ed è correlata all'espletamento delle attività scientifiche e all'impegno per le altre attività, fissato in 350 ore, di cui 120 per lo svolgimento di attività didattiche, salvo diverse determinazioni delle facoltà ovvero delle strutture didattiche competenti i sensi dello statuto. La parte di retribuzione variabile, computata ai fini del trattamento di quiescenza, è attribuita in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica, gestionale e di acquisizione di risorse umane, strumentali e finanziarie rispetto all'impegno di cui sopra, oggetto di specifico incarico;
o) Il ruolo dei ricercatori, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è trasformato in ruolo ad esaurimento. La copertura dei posti di professore ordinario e di associato è disciplinata secondo le disposizioni del presente articolo. Sono fatte salve le procedure già concluse con l'approvazione degli atti, avviate con bandi pubblicati entro il 30 giugno 2003. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di procedure già espletate, o i cui atti sono approvati, conservano l'idoneità per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento;
p) (collocamento a riposo);
q) ferma restando l'abolizione del collocamento fuori ruolo per limiti di età, i professori e i ricercatori universitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi compresa l'indennità eventuale di tempo pieno, con possibilità di opzione per il regime di cui alle lettere l) ed m) della nuova disciplina e con salvaguardia dell'anzianità acquisita.

 

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