Pubblicato su Politica Domani Num 33 - Febbraio 2004

Le innovazioni del Trattato di Nizza
Verso la costruzione dell'Europa politica

di A.L.

Il Parlamento Europeo
Dalle elezioni di Giugno 2004, a causa dell'allargamento dell'Unione, il numero massimo di Parlamentari passa da 700 a 732. Sono stati ridotti i seggi attribuiti a 13 dei 15 Stati già membri dell'Unione: Italia, Francia e Regno Unito ne perderanno 15 a testa (da 87 a 72), solo la Germania ed il Lussemburgo manterranno i loro seggi.
Sono conferiti più ampi poteri al Parlamento come la possibilità di presentare più facilmente ricorsi di annullamento contro atti di istituzioni e di raccogliere un parere previo della Corte di Giustizia sulla compatibilità di un accordo internazionale con il trattato.
È consentita l'adozione, secondo la procedura di codecisione, di uno statuto dei partiti politici a livello europeo e delle norme relative ad un loro finanziamento. Lo statuto dei membri del Parlamento Europeo sarà approvato dal Consiglio.

Il Consiglio
A partire dal 1° Gennaio 2005 sarà modificato il sistema di decisioni a maggioranza qualificata con la riponderazione dei voti in favore degli stati più popolosi. Un membro del consiglio può chiedere che sia verificato che la maggioranza qualificata rappresenti almeno il 62% della popolazione dell'Unione. Tale soglia percentuale è determinante ai fini del voto soltanto se viene chiesta la verifica.

La Commissione Europea
In un primo momento, all'inizio del 2005, la Commissione sarà composta da un Commissario per ciascuno Stato membro: gli stati più popolosi perderanno quindi la possibilità di avere un secondo commissario. In seguito il numero dei Commissari sarà inferiore a quello degli stati membri. I commissari saranno scelti secondo una rotazione egualitaria, in base a criteri demografici e geografici, le cui modalità saranno decise dal Consiglio.
L'elezione avviene in tre fasi:
- Il Presidente viene designato dal Consiglio Europeo, a maggioranza qualificata;
- Il Presidente designato e il Consiglio Europeo, a maggioranza qualificata, preparano una lista di persone "candidate" a Commissari, per evitare che sia designato come membro della Commissione una persona non proposta dal governo dello Stato di cui è cittadina;
- Il collegio (Presidente e Commissari) è sottoposto all'approvazione del Parlamento;
- Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, la nomina della Commissione.
L'organizzare del lavoro della Commissione spetta interamente al Presidente che, previa approvazione del Collegio, può obbligare un commissario a dare le dimissioni.

Le cooperazioni rafforzate
Le caratteristiche essenziali della cooperazione rafforzata sono rimaste intatte, (p.e. una cooperazione rafforzata non può essere avviata se non come ultima opzione e deve essere aperta a tutti gli Stati membri). Tuttavia sono state introdotte importanti modifiche. È diminuito il numero di stati necessari per una cooperazione rafforzata ed è stato eliminato il veto per l'istituzione di una cooperazione rafforzata. É inoltre possibile instaurare cooperazioni rafforzate nei settori della politica estera e della sicurezza comune, non ci siano implicazioni di carattere militare. L'autorizzazione per procedere a tale cooperazione è decisa, previo parere favorevole della Commissione, dal Consiglio che vota a maggioranza qualificata, ma ciascuno Stato membro può richiedere che il Consiglio così investito decida all'unanimità ("freno d'emergenza/emergency brake").

[Dalla sintesi del trattato di Nizza http://europa.eu.int/comm/nice_treaty/summary_it.pdf]

 

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