Pubblicato su Politica Domani Num 33 - Febbraio 2004

Dalla proposta di Costituzione per l'Europa
Maggioranza qualificata
Articolo 24

1. Quando il Consiglio europeo o il Consiglio dei ministri deliberano a maggioranza qualificata, quest'ultima è definita come voto della maggioranza degli Stati membri, che rappresenti almeno i tre quinti della popolazione dell'Unione.
2. Allorché la Costituzione non richiede che il Consiglio europeo o il Consiglio dei ministri deliberino sulla base di una proposta della Commissione o allorché il Consiglio europeo o il Consiglio dei ministri non deliberino su iniziativa del ministro degli affari esteri dell'Unione, la maggioranza qualificata richiesta è definita come voto dei due terzi degli Stati membri, che rappresenti almeno i tre quinti della popolazione dell'Unione.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 prendono effetto il 1° novembre 2009, dopo che si saranno svolte le elezioni del Parlamento europeo conformemente alle disposizioni dell'articolo 19.
4. Quando la Costituzione prevede nella parte III che il Consiglio dei ministri adotti leggi europee o leggi quadro europee secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio europeo può adottare, di propria iniziativa e all'unanimità, trascorso un periodo minimo d'esame di sei mesi, una decisione europea che consenta l'adozione di tali leggi o leggi quadro secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio europeo delibera previa consultazione del Parlamento europeo e informazione dei parlamenti nazionali. Quando la Costituzione prevede nella parte III che il Consiglio dei ministri deliberi all'unanimità in un dato settore, il Consiglio europeo può adottare, di propria iniziativa e all'unanimità, una decisione europea che consenta al Consiglio dei ministri di deliberare a maggioranza qualificata in detto settore. Ogni iniziativa presa dal Consiglio europeo in base al presente comma è trasmessa ai parlamenti nazionali almeno quattro mesi prima che sia adottata una decisione.
5. In seno al Consiglio europeo, il suo presidente e il presidente della Commissione non partecipano alla votazione.

 

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