Pubblicato su Politica Domani Num 30 - Novembre 2003

Costituzioni a confronto

 

COSTITUZIONE ITALIANA
Articolo 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla liberta degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

COSTITUZIONE TEDESCA
Preambolo
Consapevole della propria responsabilità davanti a Dio e agli uomini, animato dalla volontà di salvaguardare la propria unità nazionale e statale e di servire la pace del mondo quale membro, equiparato nei diritti, di un'Europa unita, il popolo tedesco nei Länder del Baden, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Württemberg-Baden e Württemberg-Hohenzollern, al fine di dare alla vita statale per un periodo transitorio un nuovo ordinamento in virtù del suo potere costituente, ha deliberato la presente Legge fondamentale della Repubblica Federale Tedesca, agendo anche per quei tedeschi a cui è stato negato di collaborare. Tutto il popolo tedesco è esortato a realizzare, mediante libera autodeterminazione, l'unità e la libertà della Germania.

Articolo 26
Le azioni idonee a turbare la pacifica convivenza dei popoli, in particolare a preparare una guerra esplosiva, e intraprese con tale intento, sono incostituzionali. Tali azioni devono essere perseguite penalmente.

Articolo 24
(I) Il Bund può trasferire con Legge diritti di sovranità ad organizzazioni internazionali.
(II) Il Bund può, per la tutela della pace, inserirsi in un sistema di sicurezza collettiva reciproca; esso, pertanto, consentirà alle limitazioni della sua sovranità che realizzino ed assicurino un ordinamento pacifico e duraturo in Europa e fra i popoli del mondo.
(III) Per regolare le controversie tra gli Stati, il Bund aderirà ad accordi relativi ad una giurisdizione arbitrale internazionale, generale, ampia e obbligatoria.

COSTITUZIONE SPAGNOLA
Preambolo
La Nazione spagnola, desiderando instaurare la giustizia, la libertà e la sicurezza e promuovere il bene di coloro che ne fanno parte, nell'esercizio della sua sovranità, proclama la sua volontà, di:
garantire la convivenza democratica sulla base della Costituzione e delle leggi, secondo un ordine economico e sociale giusto;
consolidare uno Stato di diritto che assicuri il dominio della legge come espressione della volontà popolare;
proteggere tutti gli spagnoli e i popoli della Spagna nell'esercizio dei diritti umani, nonché le loro culture, tradizioni, lingue e istituzioni;
promuovere il progresso della cultura e dell'economia per assicurare a tutti una decorosa qualità della vita;
collaborare per il rafforzamento delle relazioni pacifiche e di una fruttuosa cooperazione fra tutti i popoli della terra.
Di conseguenza, le Cortes approvano e il popolo spagnolo ratifica la seguente Costituzione.

 

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Num 30 Novembre 2003 | politicadomani.it