Pubblicato su Politica Domani Num 26/27 - Giugno/Luglio 2003

Le istituzioni dell’Unione Europea

A.L.

Consiglio dei ministri dell’Unione Europea: insieme all’Europarlamento e alla Commissione, esercita il potere legislativo. È composto da un ministro per ogni governo in relazione alle materie da trattare. I suoi compiti: coordina le politiche economiche generali degli Stati membri; condivide l’approvazione del bilancio con il Parlamento; prende le decisioni necessarie alla definizione e all'attuazione della politica estera e di sicurezza comune, in base agli orientamenti generali definiti dal Consiglio europeo; conclude, a nome della Comunità, accordi internazionali con uno o più Stati o organizzazioni internazionali; coordina le azioni degli Stati membri e adotta misure nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.
Consiglio europeo: Composto dai capi di Stato o di governo dei Paesi dell’Unione. Si riunisce almeno due volte l’anno per definire gli obiettivi generali dell’ Unione
Parlamento Europeo: Assemblea di 626 deputati eletti a suffragio universale ogni cinque anni da 374 milioni di cittadini europei. Raggruppate in partiti europei, sono qui rappresentate le maggiori correnti politiche degli stati nazionali. I suoi compiti: approva, insieme al Consiglio dei ministri, le leggi comunitarie; suggerisce alla Commissione le norme da proporre; stabilisce le risorse economiche da impiegare in varie politiche; approva il bilancio dell’Unione; vigila sul funzionamento delle altre istituzioni; concede e revoca la fiducia alla Commissione.
Commissione Europea: è composta da un Presidente e da 19 commissari ognuno dei quali competente in una determinata materia. I suoi compiti: propone i testi legislativi da presentare al Parlamento e al Consiglio; garantisce l'esecuzione delle leggi europee ed il rispetto del bilancio e dei programmi adottati dal Parlamento e dal Consiglio; vigila sull'applicazione del diritto comunitario insieme alla Corte di Giustizia; negozia gli accordi internazionali, essenzialmente in materia di commercio e cooperazione.
Corte di giustizia: assicura il rispetto e l'interpretazione uniforme del diritto comunitario. Deve saper prevedere e risolvere le controversie che possono sorgere tra gli Stati membri, le istituzioni comunitarie, le imprese e i privati. Nel 1989 le è stato affiancato il Tribunale di primo grado.
Corte dei conti: è l’organo di controllo delle entrate e delle spese dell’Unione. Essa supervisiona la gestione delle finanze e del bilancio europei.
Mediatore europeo: assolve la funzione di aiutare tutte le persone fisiche o giuridiche a risolvere i casi di cattiva amministrazione da parte delle strutture comunitarie.
Affiancano le istituzioni europee altri cinque organi e tredici agenzie con compiti specifici di natura essenzialmente tecnica, scientifica e di gestione.

 

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