Pubblicato su Politica Domani Num 25 - Maggio 2003

Diritto Civile e Penale
La legge 626
Sicurezza nei luoghi di lavoro: dalla

Alessandro de Angelis

La materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è stata oggetto di un'ampia normativa sia civile che penale alla quale è stato dato il nome di Diritto Prevenzionistico.
I primi testi fondamentali in materia risalgono agli anni '50 e sono tutt'ora in vigore, sia pure con le integrazioni dovute alle norme di derivazione comunitaria. Il primo testo generale fu per la prevenzione degli infortuni (d.p.r. 27 aprile '55 n.547) e il secondo per l'igiene sul lavoro (d.p.r. 19 marzo '56 n.303). Quest'ultimo conteneva le disposizioni necessarie a garantire un ambiente di lavoro sano per eliminare il pericolo di contrarre malattie generiche. Successivamente anche lo statuto dei lavoratori all'art.9 ha previsto il riconoscimento ai rappresentanti dei lavoratori del diritto di controllare in azienda le condizioni di protezione della salute e il diritto di promuovere ulteriori misure di prevenzione con la possibilità anche di ricorrere al giudice. Indubbiamente le modificazioni legislative più consistenti in materia ci sono state negli anni '90 quando, in attuazione delle direttive comunitarie emanate negli anni '89 e '90 che riguardavano il miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, è stato emanato il famoso decreto legislativo 626/94, modificato successivamente con decreto legislativo del 19 marzo1996 n.242.
Il testo ha modificato e di molto la legislazione previdente e ha introdotto molte novità. Si è passati in pratica da una impostazione di prevenzione passiva ad un sistema di sicurezza globale che ha coinvolto in modo attivo tutte le parti interessate e ha integrato la prevenzione tecnica con i nuovi aspetti della prevenzione soggettiva, affermando il principio dell'autotutela e cioè che "ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza" (art.5, comma 1). Naturalmente essere coinvolti in modo attivo ed essere partecipi della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, comporta una responsabilità individuale del lavoratore. Precedentemente, con il sistema della tutela oggettiva data dalle norme di natura prescrittiva, salute e sicurezza erano prevalentemente a carico del datore di lavoro. È stato pertanto necessario introdurre nuove figure, nuove responsabilità e nuovi obblighi per il datore, per i responsabili e per i lavoratori. Lo scopo è di favorire il coordinamento e di migliorare la situazione complessiva, compresi gli obblighi di formazione e informazione previsti specificamente negli art. 21 e 22 del decreto.

Tra le novità introdotte spiccano:
- l'istituzione del responsabile del servizio sicurezza e prevenzione. questi ha i compiti di individuare i fattori di rischio, elaborare misure di prevenzione e protezione e procedure di sicurezza, fornire ai lavoratori informazione sui rischi e partecipare alle consultazioni in materia di tutela dei lavoratori;
- l'istituzione di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- l'obbligo di predisporre un piano di sicurezza aziendale per la valutazione dei rischi;
- la definizione di misure per la prevenzione incendi e una normativa sui videoterminali e sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e sulle attrezzature di lavoro;
- nuove norme in materia di sorveglianza sanitaria.

 

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Num 25 Maggio 2003 | politicadomani.it