Pubblicato su Politica Domani Num 24 - Aprile 2003

Diritto
Violenza negli stadi
Legge 19/10/ 2001 n. 377 e Decreto Legge 24/2/2003

Alessandro De Angelis

Gli incidenti negli stadi crescono in misura allarmante. Rispetto allo scorso campionato, nell'attuale stagione calcistica, nonostante il sensibile incremento dell'attività delle forze dell'ordine, il numero delle partite con persone ferite è quasi raddoppiato, mentre i feriti tra le forze di polizia sono più che triplicati. Sono più che raddoppiate anche le denunce e i danni.
Perché questa nuova ondata di violenza, un fenomeno che tutto sommato sembrava quantomeno sotto controllo? Da un lato c'è la carenza strutturale degli stadi italiani. Tra serie A, B, C - dice il governo - il 19% degli impianti risulta inagibile salvo deroga; il 38% agibile con prescrizione e solo il 43% in regola. Ma è una spiegazione solo parzialmente plausibile visto che gli stadi erano come sono anche l'anno scorso e due anni fa. Molti puntano il dito sulle norme antiviolenza, divenute meno efficaci proprio nell'ultimo anno.
In materia di violenza Negli stadi il primo testo fondamentale è stata la legge n.401 del 1989 alla quale sono state apportate modifiche successive. Negli ultimi anni importante è stata la riforma che c'è stata nel 2001 con la legge 19 ottobre 2001 n. 377 che convertì in legge il decreto legge 20 agosto 2001. La legge prevede l'allargamento dei soggetti che possono essere destinatari delle misure di prevenzione emesse dal questore (divieto di accesso agli stadi): il divieto può essere esteso infatti a soggetti denunciati o condannati nel corso degli ultimi cinque anni, anche se con sentenza non definitiva, per violazione del divieto di usare caschi protettivi o qualsiasi altro mezzo che renda difficoltoso il riconoscimento della persona; per accesso ai luoghi delle manifestazioni con emblemi o simboli razzisti o offensivi; per lancio di corpi contundenti o altri oggetti idonei a recare offesa; per il superamento indebito di recinzioni o per partecipazione ad episodi di violenza.

Altre novità della legge del 2001 sono:
- È possibile procedere all'arresto per reati commessi in occasione di manifestazione sportive e vengono ampliate le ipotesi nelle quali il questore ha la facoltà di disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive.
- Il questore può disporre che chi sia stato interdetto all'accesso agli stadi si presenti negli uffici una o più volte nel corso della giornata in cui si svolge la manifestazione.
- Sono introdotte nuove figure di illecito penale. Per il lancio di corpi contundenti che crea pericolo per le persone è previsto il giudizio direttissimo ed è aumentata la pena per i reati di porto d'armi od oggetti atti ad offendere, qualora il fatto avvenga durante manifestazioni sportive.
Con un emendamento della Camera è stata invece cancellata la possibilità di arrestare i responsabili di violenze anche fuori flagranza, entro 48 ore dal fatto, prevista nel decreto legge del 20 agosto. Tale norma sull'arresto fuori flagranza ha suscitato polemiche e nei confronti di essa furono sollevati sospetti di incostituzionalità, tanto che poi scomparve dal testo della legge. La legge del 2001 prevede che se non si viene colti in fragranza l'arresto di chi si rende colpevole di violenza alle persone o alle cose (in occasione o a causa di manifestazioni sportive) è solo facoltativo. E le norme sul fermo si applicano con il vaglio del Pm.
Proprio negli ultimi tempi, a causa dell'aumentare degli incidenti si è deciso di legiferare di nuovo in materia. Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2003 è entrato in vigore il decreto legge recante le disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizione sportive, varato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 febbraio 2003. Da lunedì 24 febbraio le forze dell'ordine possono dunque contare su nuovi strumenti per combattere la violenza negli stadi.

Il provvedimento, che era stato illustrato in una conferenza stampa dal ministro dell'Interno Giuseppe Pisanu e dal Ministro per i beni e le attività culturali Giuliano Urbani, prevede l'introduzione di una norma sull'arresto differito, con una formula più garantista, in base a documentazione attendibile. Il provvedimento consentirà alle forze dell'ordine, tra l'altro, di poter e seguire l'arresto dei violenti entro 36 ore, qualora questi siano riconoscibili con certezza attraverso documenti video o fotografie. Tale "flagranza lunga"come è stata definita ha suscitato anche stavolta dubbi di costituzionalità in quanto pare in contrasto con l'art 13 della Costituzione che dichiara inviolabile la libertà personale e ammette restrizioni alla libertà personale solo con un atto motivato dall'autorità giudiziaria, mentre l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, soggetti a convalida dell'autorità giudiziaria, solo in casi di necessita e urgenza.
Comunque già dopo l'entrata in vigore ci sono dubbi sull'interpretazione e sull'applicazione della legge. In occasione della partita di campionato Udinese-Juventus, ad esempio, due tifosi trovati in possesso di mazze da baseball sono stati prima arrestati, sulla base della nuova legge e poi rilasciati per una diversa interpretazione della legge. Dopo che i due erano stati arrestati il giudice non ha convalidato l'arresto. Il motivo? Stando ad una circolare del ministero degli Interni le nuove norme restrittive si applicherebbero soltanto a chi ha già ricevuto una regolare diffida. Quindi occorre chiarezza su questa nuova normativa e comunque oltre alle norme più severe è necessario che cambi la mentalità collettiva. È inoltre indispensabile un maggiore senso di responsabilità delle società di calcio. Il gioco del pallone è il più bello e il più amato del mondo; la violenza negli stadi lo sta rovinando. Facciamo che ciò non accada.

 

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