Pubblicato su Politica Domani Num 17/18 - Set/Ott 2002

Dal disegno di legge 1578 del Senato (Sen.Cirami)

 

L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Articolo 45. - Casi di rimessione
In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l'incolumità pubblica sono pregiudicate da situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, ovvero per legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la Corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11".

[Il testo in grassetto è stato inserito nel Ddl Cirami a modificare il precedente articolo 45 del codice di procedura penale]

L'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Articolo 47. - Effetti della richiesta
1. In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione, il giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non può essere pronunciato il decreto che dispone il giudizio o la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.
2. Si applica l'articolo 159 del codice penale.
3 I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi quando l'istanza di rimessione è proposta dall'imputato, dalla presentazione della richiesta fino a che non sia intervenuta la decisione. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 304".

 

Il testo dell'art.47 del c.p.p. attualmente in vigore

Art. 47. - Effetti della richiesta
1. La richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta.
2. La Corte di Cassazione può disporre con ordinanza la sospensione del processo. La sospensione non impedisce il compimento degli atti urgenti.


Dalla Costituzione italiana

Articolo 111
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

 

Homepage

 

   
Num 17/18 Sett/Ott 2002 | politicadomani.it