Pubblicato su Politica Domani Num 14 - Maggio 2002

Europa, Stati e strutture
SISTEMA FEDERALE TEDESCO
Un modello per la riforma del regionalismo italiano?

Alessandro De Angelis

In Italia la parola federalismo circola come una specie di metafora, come fosse una formula magica capace di modernizzare in modo automatico il Paese. Spesso però non si comprende il vero significato di federalismo, e soprattutto non si comprende quale tipo di federalismo si potrebbe applicare in Italia. Occorre guardare alle esperienze degli altri paesi europei, confrontarsi e poi cercare di fare delle riforme che si adattino alla realtà italiana; solo così si può arrivare a delle conclusioni per una riforma del regionalismo italiano.
In sede di revisione della normativa costituzionale sull'ordinamento regionale, nel dibattito che ha luogo ultimamente in Italia, è diffuso e frequente il richiamo all'esperienza del federalismo cooperativo tedesco, quale possibile riferimento. Il sistema federale tedesco ha resistito sostanzialmente invariato alla storica svolta del 1989, che ha portato alla riunificazione tedesca, e si è rivelato particolarmente idoneo a contribuire alla realizzazione di quelle istanze pluraliste che informano di sé il sistema tedesco, istanze condivise dal sistema italiano. La Repubblica Federale Tedesca è definita dall'articolo 20, I comma, della Legge Fondamentale (LF) del 1949, uno Stato federale, democratico e sociale. La LF riprende poi ed elabora nei dettagli questa scelta di struttura per tutti gli ambiti dell'attività dello Stato.
I compiti e le competenze riguardanti la collettività pubblica, assunti in parte dallo Stato nel suo complesso (Bund) e in parte dagli Stati membri che lo costituiscono (Lander), sono alla base di una chiara regolamentazione.
La disposizione principale è contenuta nell'art.30 della LF, che recita: "L'esercizio delle competenze statali spetta ai Lander, qualora la presente Legge Fondamentale non disponga o consenta diversa regolamentazione". Il sistema della separazione delle competenze è complicato da numerosi intrecci. Ed è proprio l'abile giuoco di elementi di separazione ed accordo a costituire il carattere proprio della variante attuale dello Stato federale tedesco. La LF stabilisce gli ambiti di competenza esclusiva del Bund, di competenza concorrente del Bund e dei Lander, e la competenza del Bund a dettare norme di principio e di cornice. In Germania c'è una presunzione generale di competenza a favore dei Lander, mentre le competenze riservate allo Stato sono enumerate e tassative. All'art.70 si assegna espressamente ai Lander la potestà di legiferare là dove la LF non riserva al Bund specifiche competenze legislative. All'art.31 la LF stabilisce che i Lander hanno facoltà di legiferare in tutto ciò che li riguarda espressamente. Al Bund è affidata la facoltà di legiferare su materie che per la loro natura, potrebbero difficilmente essere affidate ai singoli Lander: la difesa, la cittadinanza federale, l'immigrazione, il sistema monetario, il traffico aereo. Per le materie su cui Bund e Lander sono congiuntamente competenti, in settori espressamente delineati, la legislazione spetta di preferenza al Bund piuttosto che ai Lander. Gli ambiti di competenza del Bund, attraverso la competenza concorrente, sono stati ampliati, senza intaccare però l'autonomia dei Lander o portare ad uno sbilanciamento a vantaggio dell'autorità centrale. Ciò è stato possibile grazie all'art. 83 della LF, che attribuisce ai Lander l'esecuzione delle leggi federali, e perché nei rapporti tra Bund e Lander ha inciso la presenza del Bundesrat - uno dei due rami del Parlamento, diviso in Bundesrat e Bundestag - attraverso il quale i Lander collaborano all'attività legislativa del Bund e negli affari dell'Unione Europea.
Il sistema federale tedesco è caratterizzato dalla cooperazione e dalla pariordinazione tra Bund e Lander e dal principio della lealtà federale. I Bund e i Lander devono essere leali nei loro rapporti reciproci e devono trovare l'accordo; la cooperazione è infatti il fondamento dell'armonizzazione delle competenze e delle attività delle diverse componenti della Federazione. Tale principio non incide sulla spettanza delle competenze, ma riguarda solo il modo del loro esercizio, che deve essere tale da non pregiudicare o ledere gli interessi degli altri membri della compagine federale

 

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