Pubblicato su Politica Domani Num 12 - Marzo 2002

A DIFESA DEI MINORI


Trattati e Convenzioni Internazionali
1924, Dichiarazione di Ginevra sui Diritti del Fanciullo. Sono enunciati cinque principi: il bambino ha diritto ad uno sviluppo fisico e mentale, ad essere nutrito, curato (in particolare in caso di disastro ha diritto ai primi soccorsi), riportato ad una vita normale se demoralizzato, accudito ed aiutato se orfano. 1948, Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Viene riconosciuta la necessità di concedere una protezione speciale al bambino: "il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale, necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita."
1959, Dichiarazione del Diritti dei Bambini adottata dall'Assemblea Generale delle Nazione Unite. I principi diventano 10: si ribadiscono i diritti ad un sano sviluppo psico-fisico, a non subire discriminazioni, ad avere un nome, una nazionalità, assistenza e protezione dallo Stato di appartenenza, il diritto all'educazione e a cure particolari nel caso di handicap fisico o mentale.
20 novembre 1989, Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia approvata dall'Assemblea generale dell'ONU a New York. Finalmente si ottiene una protezione piena e completa dell'infanzia: la Convenzione infatti, non si limita ad una dichiarazione di principi generali, ma, se ratificata, rappresenta un vero e proprio vincolo giuridico per gli Stati contraenti, che dovranno uniformare le norme di diritto interno a quelle della Convenzione per far sì che i diritti e le libertà in essa proclamati siano resi effettivi. La Convenzione è stata ratificata da 190 paesi, quasi tutti (mancano soltanto gli Stati Uniti e la Somalia).

... e leggi italiane
L'Italia accoglie la Convenzione firmata nel 1989 e la inserisce nel proprio ordinamento giuridico con la Legge n.176 del 1991.
Il 3 agosto 1998 il Parlamento italiano approva la Legge n.269, "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù". In essa si parla espressamente di turismo sessuale come reato penale (art.5) e di punibilità del cittadino italiano anche se il reato è stato commesso all'estero (art. 10).

 

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