Pubblicato su politicadomani Num 103/104 - Giugno/Luglio 2010

Articolo 119
Le autonomie locali nella Costituzione Italiana
Sul tema c’è materia di discussione e di confronto anche aspro su cui si misurano posizioni anche molto diverse. È su questi temi che sarebbe auspicabile un dibattito pubblico approfondito da non relegare solo ai talk show televisivi stile Ballarò

 

Costituzione italiana
Art. 119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

L’Articolo sostituisce il precedente testo in seguito all’approvazione dell'art. 5 della legge costituzionale. n. 3 del 2001.
Il testo originario della Costituzione italiana del 1948 era il seguente:
Art. 119
«Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica».

Competenze
Il Consiglio dei ministri ha deciso di uniformarsi alla sentenza n. 237/2009 della Corte costituzionale che ha sancito la potestà regionale in materia di riordino e soppressione degli enti montani. Lo Stato dunque non si occuperà più di comunità montane.
Il Consiglio dei ministri ha dato il benestare al meccanismo proposto dagli enti che prevede la possibilità per i governatori di attribuire, di volta in volta, la titolarità di funzioni provinciali a un comune (e viceversa). Confermato anche il restringimento delle funzioni che dovranno essere esercitate obbligatoriamente in forma associata nei comuni fino a 3 mila abitanti, così come anche il rafforzamento delle unioni di comuni che diventano gli unici enti a cui spetti l'esercizio associato di funzioni e servizi.
La gestione del catasto (e dell'anagrafe) resta esclusa dalle funzioni fondamentali dei comuni, così come previsto dal testo del Codice approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 15 luglio scorso.

 

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